LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Dal 1° ottobre 2009, con le disposizioni attuative
approvate dalla D.G.R. n.43-11965, è diventata obbligatoria la
certificazione energetica degli edifici.
Inoltre dal primo gennaio 2012, secondo il Dlgs
28/2011, è diventato obbligatorio riportare l'indice di prestazione
energetica nelle "offerte di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di
singole unità immobiliari" .
La certificazione energetica, alla fine di una serie di calcoli, ha il compito
di assegnare ad un determinato immobile, in base alla qualità energetica, la
specifica classe di appartenenza.
Il parametro principale per la classificazione energetica degli edifici è l'
EPL (indice di prestazione energetica lordo) dato dalla somma dell EPi
(indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale) e l'
EPacs (indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda
sanitaria).
Sia l'EPi che l'EPacs sono parametri influenzati da molte variabili quali ad
esempio:
la data di costruzione dell'immobile, l'esposizione, la forma geometrica, la
qualità degli elementi disperdenti verso l'esterno o verso zone non
riscaldate ( muri perimetrali, solai...) la tipologia degli impianti di
produzione di calore ( sia per climatizzazione estiva che per produzione di
acqua calda sanitaria).
L'attestato di certificazione energetica, o più semplicemente ACE, viene
redatto da un tecnico abilitato iscritto nell'Albo dei Certificatori
Energetici della Regione di riferimento.
La procedura che porta all'emissione di un certificato ACE è suddivisa in
tre fasi principali:
1) sopralluogo del tecnico, elemento fondamentale per la raccolta dei
dati.
2) creazione del modello matematico in base ai dati raccolti e calcolo degli
indici EPi e EPacs tramite le UNI/TS 11300.
3) Inserimento di questi parametri, insieme a molti altri, nel portale SICEE
della regione Piemonte. Al termine verrà generato un ACE firmato
digitalmente dal tecnico abilitato e pronto per essere dato al
committente.
Quanto previsto dalla L.R. 13/2007 l'ACE ha una validità temporale di dieci
anni a partire dalla sue emissione e deve essere aggiornato ad ogni
intervento che modifica le prestazioni energetiche dell'edificio o
dell'impianto.
La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria e necessaria nei
seguenti casi:
1. nuova costruzione;
2. ristrutturazione edilizia;
3. compravendita di un intero immobile o di singole unità
immobiliari; in caso di compravendita degli edifici, l'attestato di
certificazione energetica è allegato al contratto, in originale o in copia
autenticata, a cura del venditore.
4. locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari. In
caso locazione degli edifici, l'attestato di certificazione energetica è
messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata
dal proprietario (locatore) conforme all'originale in suo possesso.
Il quadro delle sanzioni, come prevede, come prevede l'art. 20 della L.R.
13/2007
è così articolato:
Il certificatore che rilascia l'attestato di certificazione senza il
rispetto dei criteri e delle metodologie previste dalla l.r. 13/2007 e s.m.i.
(articolo 5), è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della
parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale;
il costruttore che non provvede a far produrre l'attestato di
certificazione energetica nei casi di nuova costruzione o in quelli di
ristrutturazione edilizia è punito con la sanzione amministrativa da euro
5.000,00 a euro 30.000,00;
il venditore che non rende disponibile al momento della stipula
dell'atto di compravendita l'attestato di certificazione energetica, è
punito con una sanzione amministrativa che va da 1.000,00 a 10.000,00 euro,
graduata sulla base della superficie utile dell'edificio.